Statuto›Titolo XIII
Art. 92
In vigore dal 7 ott 1890
Fino a tanto che il numero degli attuali componenti la società, non sia ridotto a meno di cento, non si procederà a nuove elezioni di soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-92