Statuto›Titolo XIII
Art. 91
In vigore dal 7 ott 1890
Il presente statuto entrerà in vigore due mesi dopo dalla data del decreto di Sovrana approvazione del medesimo; salve le disposizioni di che negli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-91