Statuto›Titolo XIII
Art. 93
In vigore dal 7 ott 1890
Gli attuali soci conservano tal qualità ed esercitano i diritti e le prerogative alla medesima inerenti in ordine al presente statuto.
Decaderanno però dalla qualità di soci, quando, dal giorno della attuazione del presente statuto in poi, si verifichi per essi una delle cause di decadenza contemplate dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-93