StatutoTitolo XIII

Art. 98

In vigore dal 7 ott 1890
Il presente statuto non potrà essere modificato se non di tre anni in tre anni; salvochè la proposta di modificarlo non venga dal consiglio e sia da esso stata approvata con sette voti favorevoli; o che venendo dall'iniziativa di un socio abbia riportata l'adesione del consiglio collo stesso numero di voti, o che la proposta sia fatta da 20 soci. Le proposte di modificazioni dovranno sempre essere portate in scritto a cognizione dei soci almeno 15 giorni avanti l'adunanza generale da convocarsi per discutere e deliberare sulle medesime. Ogni modificazione deliberata che sia dall'adunanza generale, dovrà essere sottoposta alla sanzione del governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-98

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