Statuto›Titolo XIII
Art. 99
In vigore dal 7 ott 1890
Lo scioglimento della società e quindi la soppressione della cassa di risparmi, non potranno essere deliberati altro che per gravi ed imperiose circostanze e colle maggioranze prescritte per le modificazioni del presente statuto. In tal caso, i capitali propri della società ed ogni avanzo della sua amministrazione, e sui quali non spetta ai soci alcun diritto di proprietà o di godimento, dopo soddisfatto l'ammontare di tutti i libretti ed ogni altro debito, dovranno essere erogati in opere di beneficenza o di pubblica utilità esistenti o da fondarsi nel comune di Livorno, secondochè sarà stabilito dalla assemblea generale dei soci colle maggioranze preindicate; salvo il diritto degli impiegati della cassa e delle loro vedove e figli minorenni, per la pensione che fosse stata ad essi accordata o che si trovassero in condizioni di potere conseguire.
Visto: D'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-99