StatutoTitolo XIII

Art. 94

In vigore dal 7 ott 1890
Il presidente della società, i componenti il consiglio di amministrazione, gli impiegati, e quanti altri si trovano attualmente in ufficio per elezione della società o del consiglio, continueranno ad esercitare le loro attribuzioni ed ingerenze anche dopo l'attuazione del presente statuto, uniformandosi alle prescrizioni del medesimo.
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