Statuto›Titolo XIII
Art. 96
In vigore dal 7 ott 1890
Tutte le disposizioni del presente statuto e delle leggi cui il medesimo si riferisce, sono applicabili anche ai libretti emessi prima del giorno della sua attuazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-96