Statuto
Art. 34
In vigore dal 2 set 1890
L'opposizione al rimborso delle somme sui libretti al portatore, nei casi previsti dall' della legge 15 luglio 1888 sull'ordinamento delle casse di risparmio, deve esser fatta per atto d'usciere, meno per quelli inferiori a lire 100, pei quali sarà sufficiente una dichiarazione scritta firmata dall'opponente.
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