Statuto

Art. 35

In vigore dal 2 set 1890
La cassa di risparmio impiega il capitale che amministra o in mutui e conti correnti ipotecari o in mutui chirografari a corpi morali, in prestiti diretti cambiarii con la garanzia almeno di due firme (od anche di una con assicurazione ipotecaria) e per tempo non eccedente il termine di un anno, o in conti correnti garantiti, od in sconto di cambiali con scadenza non maggiore di sei mesi dalla loro presentazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-35

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