Statuto
Art. 31
In vigore dal 2 set 1890
In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di un libretto nominativo pagabile al portatore, si seguiranno le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª) sulla emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.
Se la somma depositata non supera le lire 100, basta, perché la cassa rilasci il duplicato, che il numero e l'intestazione, ove ne abbia, del libretto smarrito, sia pubblicato per un mese di seguito nell'albo pretorio del comune e contemporaneamente negli uffici della cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-31