Statuto
Art. 27
In vigore dal 2 set 1890
Il saggio dell'interesse può essere variato dal consiglio direttivo. In caso di variazione ne sarà dato avviso al pubblico 30 giorni prima dell'attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-27