Statuto

Art. 23

In vigore dal 2 set 1890
I depositi a risparmio non possono essere inferiori a cent. 50. Non potrà rifiutarsi settimanalmente nei libretti nominativi un deposito non maggiore di L. 30.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-23

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