Statuto
Art. 23
In vigore dal 2 set 1890
I depositi a risparmio non possono essere inferiori a cent. 50.
Non potrà rifiutarsi settimanalmente nei libretti nominativi un deposito non maggiore di L. 30.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-23