Statuto

Art. 18

In vigore dal 2 set 1890
Il presidente è capo della società, regola le sedute ed ha la facoltà di riunire straordinariamente il consiglio tutte le volte che lo creda necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo