Statuto
Art. 18
In vigore dal 2 set 1890
Il presidente è capo della società, regola le sedute ed ha la facoltà di riunire straordinariamente il consiglio tutte le volte che lo creda necessario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-18