Statuto
Art. 20
In vigore dal 2 set 1890
Il direttore ha la continua vigilanza sugli impiegati e su tutto il servizio interno degli uffici e provvede alla esecuzione dello statuto e del regolamento interno, adempie a tutte le attribuzioni che gli verranno dal consiglio affidate.
Le funzioni di direttore della cassa saranno disimpegnate gratuitamente da uno dei membri del consiglio di amministrazione, escluso il presidente, qualora il consiglio non credesse necessario di provvedere a detta nomina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-20