Statuto
Art. 21
In vigore dal 2 set 1890
Il cassiere dovrà ricevere e custodire sotto la sua responsabilità il denaro ed i titoli o valori che gli verranno consegnati, fare la restituzione dei depositi e quegli altri pagamenti che gli verranno ordinati e tenere tutti i registri di contabilità necessari al suo ufficio.
I valori ed il denaro verranno da esso conservati in un reparto della cassa forte posseduta dall'istituto ed egli solo ne terrà le chiavi.
I titoli saranno conservati nell'altro reparto della cassa forte suddetta ed il presidente od il direttore terrà una chiave ed un'altra il cassiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-21