Statuto

Art. 26

In vigore dal 2 set 1890
Il calcolo dei frutti si porterà a due tempi fissi, cioè al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno e si pagano nei seguenti mesi di luglio e gennaio. Nel caso però il depositante volesse ritirare l'intera somma, ed estinguere il proprio libretto, allora, per non tenere conti sospesi gli verranno pagati a tutto il giorno della domanda: e per contrario, se entro i nominati mesi di luglio e gennaio non siano stati ritirati dal creditore i frutti maturati, s'intende che voglia unirli al capitale, ed essi pure così addivengono fruttiferi. Questo aumento al capitale si nota nei rispettivi libretti, ove siano presentati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-26

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