Statuto
Art. 29
In vigore dal 2 set 1890
I libretti possono essere a richiesta del depositante, nominativi, al portatore e nominativi ma pagabili al portatore.
I libretti nominativi debbono contenere le indicazioni necessarie per riconoscere la identità del creditore ed all'atto dell'emissione possono essere sottoposti a vincolo a richiesta del depositante.
I libretti al portatore possono contenere la designazione di un nome. La copertina dei libretti al portatore è di colore differente da quello dei libretti nominativi. Tanto gli uni quanto gli altri portano un numero progressivo corrispondente a quello del relativo conto corrente iscritto nel libro depositi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-29