Statuto

Art. 30

In vigore dal 2 set 1890
I libretti al portatore si cedono colla semplice tradizione. I libretti nominativi e i nominativi ma pagabili al portatore, sono trasferibili soltanto mediante girata fatta e registrata secondo le norme del regolamento interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-30

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