Statuto
Art. 32
In vigore dal 2 set 1890
Il rimborso totale o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà mediante la semplice esibizione del libretto quando questo sia al portatore o nominativo ma pagabile al portatore, e dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, quando il libretto sia nominativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-32