Statuto
Art. 36
In vigore dal 2 set 1890
La somma complessiva dei mutui e conti correnti ipotecari non dovrà eccedere il 20 % dell'ammontare complessivo dei depositi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-36