Statuto

Art. 41

In vigore dal 2 set 1890
I conti correnti che la cassa di risparmio può aprire a favore di chi ne faccia richiesta, debbono essere garantiti con ipoteca o con cessione di crediti ipotecari, con deposito di valori al portatore di non dubbia solidità, con cambiali o con altre malleverie, stabilite dal consiglio d'amministrazione.
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