Statuto
Art. 45
In vigore dal 2 set 1890
Può del pari assumere la rappresentanza di istituti di emissione, di credito fondiario, ed agrario, e di altre società commerciali, incassare titoli per conto di terzi, eseguire pagamenti sopra assegni emessi da istituti corrispondenti, trarre e far pagare assegni e vaglia cambiari in tutte le piazze ove ha corrispondenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-45