Statuto

Art. 45

In vigore dal 2 set 1890
Può del pari assumere la rappresentanza di istituti di emissione, di credito fondiario, ed agrario, e di altre società commerciali, incassare titoli per conto di terzi, eseguire pagamenti sopra assegni emessi da istituti corrispondenti, trarre e far pagare assegni e vaglia cambiari in tutte le piazze ove ha corrispondenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo