Statuto
Art. 49
In vigore dal 2 set 1890
La riforma del presente statuto può essere proposta dal consiglio d'amministrazione, o con domanda firmata da un terzo dei soci, ma deve esser sempre deliberata dall'assemblea generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-49