Statuto
Art. 52
In vigore dal 2 set 1890
In caso di scioglimento e di liquidazione della cassa di risparmio, pagate tutte le passività dell'istituto, il fondo che rimane disponibile sarà erogato in opere di pubblica beneficenza per deliberazione dell'assemblea dei soci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-52