Statuto
Art. 55
In vigore dal 2 set 1890
La rinnovazione per intero del consiglio d'amministrazione, dopo approvato il presente statuto, si farà dall'assemblea generale nella sua seconda convocazione ordinaria. Essa però dovrà sempre effettuarsi prima che termini l'anno in corso mediante una convocazione straordinaria della stessa assemblea qualora l'approvazione dello statuto avvenisse posteriormente alla detta riunione ordinaria.
Il nuovo consiglio d'amministrazione entrerà nel suo ufficio col 1° gennaio dell'anno successivo.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura industria e commercio
L. MICELI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-55