Art. 3
In vigore dal 2 set 1890
Nell' alle parole «I fondi urbani» si sostituiscono le altre «I fabbricati».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Rossore, addì 27 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 13. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. MICELI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-rd-3