Statuto

Art. 37

In vigore dal 2 set 1890
I mutui ipotecari debbono godere la prima iscrizione e non possono superare due terzi del valore degli immobili offerti in ipoteca. I fondi urbani debbono essere garantiti contro gl' incendi, mediante inserzione sulle relative polizze della clausola che il contratto si intende operativo anche nell' interesse della cassa di risparmio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-37

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