Statuto
Art. 33
In vigore dal 2 set 1890
I rimborsi dei depositi si faranno nel modo seguente: Sino a lire 30, a vista, da lire 31 a lire 80, nel termine di giorni 8, da lire 81 a lire 200, in quello di giorni 15, cessando a decorrere i frutti a seconda dei termini sopra stabiliti.
Le richieste che non oltrepassano le lire 1,000 verranno diffidate almeno un mese prima, e quelle di somme maggiori, almeno di 3 mesi avanti. In questo caso cesseranno gl' interessi per un sol mese e il richiedente dovrà ricevere gli acconti che mensilmente gli si potessero pagare.
La cassa può rimborsare anche contemporaneamente alla richiesta.
Trascorsi i termini sopra indicati per i rimborsi senza che siasi effettuato il ritiro, la somma richiesta rimarrà infruttifera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-33