Statuto

Art. 28

In vigore dal 2 set 1890
All'atto del primo versamento verrà rilasciato al depositante un libretto pel prezzo di centesimi 10 portante la firma del cassiere o del ragioniere e quella del presidente o di uno dei consiglieri ed il sigillo della cassa. Nel libretto verranno segnati i depositi successivi, i frutti capitalizzati ed i parziali pagamenti di capitali e frutti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-28

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