Statuto

Art. 25

In vigore dal 2 set 1890
Gl'interessi sulle somme depositate cominceranno a decorrere dopo il decimo giorno del loro versamento e saranno stabiliti in quella misura che sarà creduta conveniente dal consiglio d'amministrazione. Non decorrerà alcun interesse sulle somme inferiori a L. 1. 50. Se il depositante volesse ritirare il deposito prima della scadenza di quindici giorni, dalla data della consegna, non percepisce alcun frutto, come pure non si pagheranno gli interessi che non giungono a L. 0.05. Le frazioni inferiori ad un centesimo nel calcolo dei frutti cederanno a vantaggio della cassa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-25

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