Statuto
Art. 38
In vigore dal 2 set 1890
La durata dei mutui ipotecari a tempo determinato non potrà superare i 5 anni, salvo tacita proroga e i mutui ipotecari per ammortamento semestrale non potranno avere una durata maggiore di 20 anni. Nei mutui ipotecari a tempo determinato gl'interessi dovranno esser pagati semestralmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-38