Statuto

Art. 38

In vigore dal 2 set 1890
La durata dei mutui ipotecari a tempo determinato non potrà superare i 5 anni, salvo tacita proroga e i mutui ipotecari per ammortamento semestrale non potranno avere una durata maggiore di 20 anni. Nei mutui ipotecari a tempo determinato gl'interessi dovranno esser pagati semestralmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo