Statuto

Art. 53

In vigore dal 2 set 1890
La cassa di risparmio, in tutto quanto non è previsto dal presente statuto, seguirà le norme prescritte dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), dal regolamento per la esecuzione della legge predetta approvato con regio decreto 4 aprile 1889, n. MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare) e dai regi decreti 5 maggio 1889, n. MMMCCCL (serie 3ª, parte supplementare) e 6 giugno 1889.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-53

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo