Statuto
Art. 47
In vigore dal 2 set 1890
Gli utili che deriveranno annualmente dalla gestione della cassa, detratti gl' interessi passivi, le spese d'amministrazione, le tasse e le perdite, saranno ripartiti come segue:
Nove decimi in aumento del patrimonio di cui all'°.
Un decimo potrà erogarsi a scopo di pubblica utilità o beneficenza, o per incoraggiare la previdenza nelle varie sue forme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-47