Statuto

Art. 47

In vigore dal 2 set 1890
Gli utili che deriveranno annualmente dalla gestione della cassa, detratti gl' interessi passivi, le spese d'amministrazione, le tasse e le perdite, saranno ripartiti come segue: Nove decimi in aumento del patrimonio di cui all'°. Un decimo potrà erogarsi a scopo di pubblica utilità o beneficenza, o per incoraggiare la previdenza nelle varie sue forme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo