Statuto
Art. 46
In vigore dal 2 set 1890
La provvigione ed i diritti per i servizi superiormente indicati saranno deliberati dal consiglio e resi noti al pubblico negli uffici della cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-46