Statuto
Art. 44
In vigore dal 2 set 1890
La cassa può assumere servizi di tesoreria per enti morali, e per pubbliche amministrazioni sotto le norme che saranno caso per caso stabilite dal consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-44