Statuto
Art. 16
In vigore dal 2 set 1890
Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
1.° Dispone degli impieghi dei capitali in quelle operazioni che sono proprie dell'istituto;
2.° Delibera sopra tutti gli affari che riguardano la gestione economica della cassa;
3.° Nomina il personale d'ufficio scelto preferibilmente nel seno dei soci;
4.° Stabilisce le spese d'amministrazione;
5.° Compila i regolamenti interni e di servizio;
6.° Vigila l'andamento del servizio;
7.° Esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dal presente statuto;
8.° Prende qualsiasi decisione che crede necessaria nell'interesse dell'istituto riferendone all'assemblea generale nei casi non contemplati dal presente statuto;
9.° Approva non più tardi del 28 febbraio il resoconto annuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-16