Statuto

Art. 16

In vigore dal 2 set 1890
Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni: 1.° Dispone degli impieghi dei capitali in quelle operazioni che sono proprie dell'istituto; 2.° Delibera sopra tutti gli affari che riguardano la gestione economica della cassa; 3.° Nomina il personale d'ufficio scelto preferibilmente nel seno dei soci; 4.° Stabilisce le spese d'amministrazione; 5.° Compila i regolamenti interni e di servizio; 6.° Vigila l'andamento del servizio; 7.° Esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dal presente statuto; 8.° Prende qualsiasi decisione che crede necessaria nell'interesse dell'istituto riferendone all'assemblea generale nei casi non contemplati dal presente statuto; 9.° Approva non più tardi del 28 febbraio il resoconto annuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-16

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