Statuto
Art. 17
In vigore dal 2 set 1890
Il consiglio d'amministrazione si adunerà in via ordinaria, una volta ogni quindici giorni e delibera regolarmente quando intervengono alla seduta almeno quattro membri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta, e le votazioni debbono essere sempre a scrutinio segreto. In caso di parità di voti sarà preponderante il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-17