Statuto
Art. 14
In vigore dal 2 set 1890
Le cariche si rinnovano ogni anno nella misura di un terzo, meno quella del presidente che ha la durata di un triennio. Nel caso però che entro l'anno si verificasse la vacanza di due o più amministratori si dovrà provvedere alle occorrenti sostituzioni in via straordinaria. Nei primi due anni i consiglieri da rinnovarsi saranno designati dalla sorte e successivamente dall'anzianità di elezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-14