Statuto
Art. 12
In vigore dal 2 set 1890
Per la validità delle deliberazioni in ambo i casi è necessaria l'assoluta maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni debbono essere a scrutinio segreto qualora si tratti di persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-12