Statuto
Art. 8
In vigore dal 2 set 1890
L'assemblea generale è costituita da tutti i soci azionisti, e si riunisce ordinariamente due volte all'anno: 1° entro i mesi di febbraio o marzo per approvare il resoconto della gestione precedente approvato dal consiglio d'amministrazione e sanzionato dai sindacatori, per deliberare l'impiego degli utili non vincolati a senso dell'; per nominare due sindacatori e per eleggere, ove occorra, nuovi soci azionisti. 2° Entro i mesi di novembre o dicembre per nominare i membri del consiglio d'amministrazione, in sostituzione di quelli che scadono, e dei decessi e rinunciatari. In dette riunioni si tratteranno anche quelle proposte che il consiglio direttivo crederà opportune di presentare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-8