Statuto
Art. 9
In vigore dal 2 set 1890
Le assemblee straordinarie saranno convocate tutte le volte che il consiglio d'amministrazione lo creda opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-9