Statuto
Art. 7
In vigore dal 2 set 1890
Per appartenere alla società, oltre al voto dell'assemblea generale come all'articolo precedente, il nuovo socio, sotto pena di decadenza da ogni diritto, entro il termine di un mese dalla partecipazione della nomina, dovrà acquistare un'azione di L. 50, la quale resterà per cinque anni a vantaggio della cassa. Solo trascorso detto termine si procederà per sorteggio annuale al rimborso delle azioni con quella parte di utili netti lasciata disponibile dalla legge 15 luglio 1888. Gli stessi eredi, ove un socio venisse a morire prima, non potranno ritirare l'importo dell'azione innanzi della scadenza del quinquennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-7