Statuto
Art. 11
In vigore dal 2 set 1890
Le riunioni dell'assemblea saranno legali in prima convocazione coll'intervento di un terzo dei soci, in seconda convocazione con qualunque numero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-11