Statuto
Art. 15
In vigore dal 2 set 1890
L'ufficio dei membri del consiglio sarà gratuito. Essi contraggono verso la società e verso i terzi le responsabilità stabilite dalla legge 15 luglio 1888 per violazione dello statuto, e per inadempimento delle deliberazioni dell'assemblea.
Sono esonerati dal prestar cauzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-15