Statuto

Art. 15

In vigore dal 2 set 1890
L'ufficio dei membri del consiglio sarà gratuito. Essi contraggono verso la società e verso i terzi le responsabilità stabilite dalla legge 15 luglio 1888 per violazione dello statuto, e per inadempimento delle deliberazioni dell'assemblea. Sono esonerati dal prestar cauzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-15

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