Statuto
Art. 19
In vigore dal 2 set 1890
Il consiglio d'amministrazione approva il ruolo e lo stipendio del personale d'ufficio che sarà composto:
1.° Da un direttore;
2.° Da un cassiere;
3.° da un segretario;
4.° da uno o più contabili e da quegli altri impiegati che le esigenze del servizio richiederanno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3871#art-s-19