Statuto›Titolo II
Art. 26
In vigore dal 16 ago 1890
Il calcolo dei frutti si eseguisce al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. L' interesse delle somme depositate è pagato nei mesi susseguenti di luglio e gennaio. I frutti non ritirati in questi due mesi sono capitalizzati e divengono anch'essi fruttiferi, purchè il capitale e gli interessi formino la somma di lire 1. 25 e sia decorso un mese dalla data del deposito.
I frutti non sono pagati se non giungono a lire 0.05.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-26