Statuto›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 16 ago 1890
I titolari dei depositi vincolati ne sono riconosciuti personalmente proprietari, ma non possono mai disporre del capitale depositato, se non coll'autorizzazione di chi ordinò il deposito, o col provato adempimento della condizione, o con sentenza giudiziale, o coll' uniformarsi alle prescrizioni del consiglio amministrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-21