Statuto›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 16 ago 1890
La misura dell'interesse da corrispondersi ai depositanti viene stabilita del 4 % all'anno netta da ogni imposta o tassa, e può essere variata dal consiglio amministrativo con avviso reso di pubblica ragione un mese prima che sia messa in atto la variazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-25