Statuto›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 16 ago 1890
In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del libretto, si applicherà la legge del 14 luglio 1887, numero 4715 (serie 3ª), sulla emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-30