StatutoTitolo III

Art. 35

In vigore dal 16 ago 1890
Dieci soci possono richiedere alla presidenza della cassa la convocazione dell'assemblea generale, esponendo in iscritto le proposte da trattarsi. Se queste sono di esclusiva competenza del consiglio amministrativo, non è ammessa la dimanda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-35

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